La Corte costituzionale riafferma il modello ordinamentale del segretario comunale: note a margine della sentenza n. 83 del 2026

È di pochi giorni la sentenza n. 83 del 2026 emessa dalla Corte Costituzionale avverso la Legge Regionale della Valle D’Aosta che ha introdotto alcune allarmanti disposizioni in materia di segretari comunali .

La tematica assume particolare rilievo nel sistema delle autonomie locali, poiché torna a delineare il perimetro costituzionale della figura del segretario comunale e dei limiti entro cui può muoversi la legislazione regionale speciale in materia di ordinamento degli enti locali ma pone anche un freno alle derive derogatorie che paiono non esser censurate con l’alibi della “temporaneità” ma che, di fatto, in molte aree del Paese sembrano costituire la regola in barba al principio concorsuale che la Costituzione afferma.

La decisione trae origine dal ricorso promosso dal Governo contro alcune disposizioni della legge della Regione Valle d’Aosta n. 15 del 2025, recante una revisione organica della disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali e dei segretari degli enti locali valdostani. In particolare, le questioni di maggiore interesse riguardavano: la cessazione automatica degli incarichi dei segretari comunali in coincidenza con le elezioni comunali, la riduzione del periodo di prorogatio e soprattutto la possibilità di conferire l’incarico di segretario del Comune di Aosta senza pubblico concorso a dirigenti regionali o comunali in possesso di determinati requisiti professionali (circostanza che è in punto di diritto assimilabile a quanto di fatto consente di fare l’art 16ter del dl 162/19 conv in l.n.8/2020 benché per soli 36 mesi sì vicesegretari)

La Corte, pur dichiarando inammissibili alcune questioni relative alla disciplina della prorogatio degli incarichi, ha invece pronunciato una declaratoria di illegittimità costituzionale sulla norma che consentiva il conferimento dell’incarico di segretario senza concorso pubblico.

Il punto centrale della pronuncia è rappresentato dalla riaffermazione del principio del pubblico concorso quale regola generale di accesso agli uffici pubblici, ai sensi dell’art. 97 Cost., nonché dalla tutela dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione. Secondo la Corte, la funzione del segretario comunale, pur caratterizzata da elementi fiduciari nella scelta dell’incarico da parte del sindaco, rimane comunque inserita all’interno di un ordinamento professionale nazionale che richiede il previo accesso tramite procedure selettive pubbliche e comparative.

La decisione appare particolarmente significativa perché interviene in una fase storica caratterizzata da una forte tensione tra esigenze di semplificazione amministrativa, difficoltà di collocare i neosegretari comunali e necessità di garantire continuità funzionale negli enti locali, soprattutto nei piccoli comuni.

In questo contesto, alcune legislazioni regionali hanno tentato di introdurre modelli derogatori o semplificati di reclutamento, giustificandoli con esigenze emergenziali di copertura delle sedi vacanti.

Non si è ritenuto invece, come più volte rappresentato da parte della categoria e dalle più illuminate voci delle Autonomie locali, di risolvere a regime con una soluzione sistematica e ordinamentale, il problema della carenza di risorse correnti da parte dei piccoli comuni, della vetustà delle soglie demografiche e della disciplina delle fasce professionali (occasione mancata per ben tre CCNL), della poca appetibilita’ della professione nella fascia di accesso anche rispetto a incarichi di comparto presso Amministrazioni centrali.

La Consulta pone dunque un importante freno alle soluzioni derogatorie. Il richiamo assume rilievo anche rispetto a misure presentate come temporanee ma che, nella prassi, rischiano di stabilizzarsi.  La Corte chiarisce che tali problematiche non possono tradursi in un sostanziale superamento del principio meritocratico e concorsuale.

La sentenza assume anche un rilievo sistematico sotto il profilo del rapporto tra autonomia speciale regionale e principi fondamentali dell’ordinamento statale. La Valle d’Aosta gode infatti di competenze legislative particolarmente ampie in materia di enti locali; nondimeno, secondo la Corte, tali competenze incontrano un limite invalicabile nei principi costituzionali di imparzialità amministrativa, uguaglianza nell’accesso agli uffici pubblici e tutela dell’unità dell’ordinamento.

Interessante è anche il passaggio relativo alla disciplina della cessazione automatica degli incarichi di segretario. Sebbene le questioni siano state dichiarate inammissibili, la Corte richiama indirettamente la peculiarità della figura del segretario comunale, già oggetto della precedente giurisprudenza costituzionale sul cosiddetto “spoils system temperato” (vedasi Sent n. 23/2019). La Consulta aveva infatti già ritenuto compatibile con l’art. 97 Cost. il meccanismo che collega la permanenza dell’incarico alla durata del mandato sindacale, purché restassero garantiti adeguati elementi di continuità amministrativa e professionalità tecnica e ribadendo la natura “ibrida” della figura, abilitata per concorso pubblico ma scelta per via fiduciaria stante la natura “politica” degli organi di governo territoriale.

La pronuncia n. 83 del 2026, pertanto, non mette in discussione il carattere fiduciario dell’incarico, ma riafferma che tale fiduciarietà opera esclusivamente nella fase del conferimento dell’incarico tra soggetti già appartenenti all’albo professionale e selezionati tramite concorso pubblico. In altri termini, il sindaco può scegliere il segretario, ma non può prescindere dal sistema ordinamentale nazionale che ne garantisce la qualificazione professionale e l’indipendenza tecnica.

Non si può non osservare come l’intervento della Consulta imponga ancora una volta una riflessione in sede legislativa sulle contraddizioni che la figura vive: da un lato la fiduciarietà del segretario comunale impone un meccanismo di revoca sostanzialmente incondizionato, non tanto in fase di insediamento di una nuova amministrazione ma nelle more del rapporto di servizio, dall’altro la natura dirigenziale, le disposizioni degli ultimi CCNL e l’applicabilita’ degli artt 19 e ss del Dlgs 165//01 impongono un equilibrato coordinamento con le norme in materia di responsabilità disciplinare, opportunamente procedimentalizzate in un quadro costituzionalmente orientato che non può vedere esclusa dalle relative tutele la figura apicale degli enti territoriali.

Sul piano pratico e sindacale, la sentenza potrebbe avere ricadute rilevanti anche nel dibattito attuale sulla riforma della categoria dei segretari comunali. Essa rafforza infatti l’idea che eventuali interventi normativi volti a rivedere, attualizzare e – si auspica- valorizzare la figura scongiurando il rischio di revisioni al ribasso, debbano mantenersi rigorosamente entro il quadro costituzionale delineato dagli artt. 97 e 98 Cost. e dai principi del TUEL. Ne deriva che le future riforme dovranno concentrarsi più sul rafforzamento dei percorsi concorsuali, sulla revisione delle fasce professionali e sul sostegno finanziario ai piccoli enti, piuttosto che sull’introduzione di canali alternativi di accesso privi di selezione pubblica.

In definitiva, la sentenza n. 83 del 2026 si colloca nel solco della giurisprudenza costituzionale che considera il segretario comunale una figura di garanzia dell’ordinamento locale: organo di raccordo tra indirizzo politico e legalità amministrativa, figura apicale connotata da  fiduciarieta’  ma al contempo tecnico la cui imparzialità deve essere garantita da una struttura normativa non meno garantista rispetto a quella che regola la dirigenza nella fase ordinaria del rapporto di servizio, inserimento in un sistema nazionale unitario che non può essere destrutturato da discipline regionali derogatorie. Dalle argomentazioni della Corte si può desumere che la crisi delle sedi vacanti e le difficoltà organizzative dei comuni non possono giustificare una compressione dei principi costituzionali di imparzialità, professionalità e concorsualità nell’accesso agli uffici pubblici ma impongono soluzioni, costituzionalmente orientate, che già in via temporanea la disciplina emergenziale del Pnrr sembra aver ben tracciato.

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