Negli ultimi mesi continuano a registrarsi interpretazioni difformi da parte di numerosi enti locali in merito alla disciplina dei diritti di rogito spettanti ai Segretari comunali, con particolare riferimento alla determinazione del limite del quinto dello stipendio, alla ripartizione nelle segreterie convenzionate e alla corretta imputazione degli oneri contributivi e fiscali.
Si allega in calce una nota applicativa con i riferimenti normativi e giurisprudenziali dettagliati e si richiamano qui i principi da questi desumibili che disciplinano la materia.
1. Funzione rogante del Segretario comunale
L’attività rogante rientra tra le funzioni proprie del Segretario comunale.
L’art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) stabilisce infatti che il Segretario “roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”.
Per tale attività la normativa riconosce al Segretario il diritto alla corresponsione dei diritti di rogito.
La disciplina vigente è stata ridefinita dall’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha stabilito il riconoscimento dei diritti di rogito nei limiti di un quinto dello stipendio in godimento.
2. Base di calcolo del limite del quinto dello stipendio
Il limite massimo dei diritti di rogito è stabilito dalla legge in misura pari a un quinto dello stipendio in godimento.
La giurisprudenza contabile ha chiarito che:
· il limite del quinto rappresenta un tetto massimo annuale (Sezione regionale di controllo per la Puglia deliberazione n. 25/2023/PAR);
· la base di calcolo deve essere individuata con riferimento allo stipendio effettivamente percepito dal Segretario nel periodo di maturazione dei diritti, ivi compresi gli incarichi di scavalco, le reggenze ed il convenzionamento della sede di segreteria.
In tal senso si è espressa anche la Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 21/SEZAUT/2015, che ha precisato la portata applicativa dell’art. 10 del DL 90/2014 e i limiti di riconoscimento dei diritti di rogito.
3. Segreterie convenzionate e ripartizione tra enti
Nel caso di segreterie convenzionate, la liquidazione dei diritti di rogito deve essere effettuata tenendo conto dell’attività rogante svolta per ciascun ente.
La giurisprudenza contabile ha da tempo ritenuto – con opzione interpretativa pienamente condivisibile – maggiormente conforme al dato letterale della norma, che si riferisce allo “stipendio in godimento” (senza altre specificazioni), di ipotizzare che i diritti di rogito siano attribuibili, da parte del singolo comune, con l’unico limite del quinto dello stipendio globalmente percepito da parte del segretario nell’anno di competenza, senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei singoli enti in cui ha prestato servizio (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 171/2015/PAR; Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 160/2016/PAR).
4. Applicazione del criterio della competenza
La maturazione dei diritti di rogito deve essere determinata secondo il criterio della competenza (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia (Delib. n. 25/2023)
Ciò significa che:
· i diritti maturano al momento della stipula dell’atto rogato;
· la liquidazione deve riflettere l’attività rogante effettivamente svolta dal Segretario nel periodo di riferimento.
La Corte dei conti ha evidenziato che non è corretto subordinare il riconoscimento dei diritti esclusivamente al momento dell’incasso delle somme da parte dell’ente, poiché i diritti sono correlati all’attività professionale svolta.
5. Ripartizione degli oneri contributivi e dell’IRAP
Sulle somme spettanti a titolo di diritti di rogito si applica il regime contributivo e fiscale proprio del reddito da lavoro dipendente.
In particolare:
· i contributi previdenziali a carico del dipendente devono essere trattenuti sull’importo spettante al Segretario;
· gli oneri contributivi a carico del datore di lavoro e l’IRAP restano invece a carico dell’ente che eroga i diritti.
La giurisprudenza contabile ha chiarito che tali oneri non possono essere posti a carico del Segretario, trattandosi di oneri propri del datore di lavoro pubblico. (Corte costituzionale, sentenza n. 156/2001; Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 327/E del 14 novembre 2007; Corte di cassazione, sentenze nn. 3674, 3676 e 3677 del 2007)
Anche la giurisprudenza contabile ha recepito l’orientamento consolidato affermando “l’‘impossibilità di applicare l’onere ai diritti di rogito facendo ricorso all’applicazione del criterio interpretativo analogico al fine di estendere le summenzionate disposizioni in materia di oneri riflessi, in quanto non esistono per queste fattispecie derogatorie: la logica conseguenza non potrà che essere l’applicazione delle norme generali che regolano la fattispecie la cui interpretazione appare chiara (in claris non fit interpretatio)”[1](Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 400 del 18 ottobre 2018).
Anche nelle segreterie convenzionate tali costi devono essere sostenuti da ciascun ente in proporzione alla quota di diritti di rogito di propria competenza.
Alla luce dei riferimenti normativi e degli orientamenti consolidati della Corte dei conti, appare necessario che gli enti locali adottino criteri di liquidazione coerenti e uniformi, evitando interpretazioni difformi che rischiano di determinare contenzioso e applicazioni non corrette della normativa vigente, al fine di garantire il corretto riconoscimento delle spettanze connesse all’esercizio della funzione rogante dei Segretari comunali.
[1] Successivamente la Sezione ligure della Corte dei conti, con deliberazione n. 74/2019/QMIG, ha coinvolto nuovamente la sezione Autonomie, in quanto, pur condividendo l’orientamento palesato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, riteneva opportuno, in ragione della presenza di divergenti opinioni interpretative, un intervento espresso dell’organo deputato a dare un univoco indirizzo alle sezioni regionali. La sezione Autonomie ha tuttavia adottato una decisione di inammissibilità oggettiva, con deliberazione N. 24/SEZAUT/2019/QMIG: infatti, la questione non riguarda la “materia di contabilità pubblica”, in quanto “si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede. Tale conclusione è avvalorata dalla la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (come dimostrano le pronunce in materia emesse dal giudice ordinario). Il quesito involge, da un lato, l’applicazione di norme di diritto pubblico quali sono quelle che appartengono alla materia del diritto tributario, insuscettibili di ogni possibile adattamento in funzione dei deliberati in sede consultiva della Corte dei conti, dall’altro, la cognizione e l’accertamento di diritti soggettivi patrimoniali, la cui tutela si fonda su propri “statuti” processuali e sostanziali indefettibili rispetto ai quali non hanno rilevanza ed efficacia giuridica fonti ad essi estranee. In altre parole, in situazioni come quella in esame non si rinvengono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la funzione consultiva della Corte dei conti, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore”.
