Cassazione: la valutazione del segretario comunale non può prescindere dal ruolo dell’OIV

Con l’ordinanza n. 6109/2026, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, ha cassato la decisione della Corte d’appello che aveva ritenuto legittima la valutazione della performance di un segretario comunale effettuata dal Sindaco, rinviando la causa alla Corte territoriale in diversa composizione.

La pronuncia è significativa perché ribadisce che la valutazione del segretario comunale non può essere letta come espressione del solo “primato” della politica. Pur spettando al Sindaco la valutazione del rapporto funzionale del segretario con l’ente, il giudizio deve inserirsi nel sistema di misurazione e valutazione della performance previsto dalla normativa di settore e dal regolamento comunale, con il necessario coinvolgimento dell’OIV.

In questa prospettiva, il Sindaco può certamente valutare il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’ente, ma non può sostituirsi all’organo tecnico nella valutazione delle competenze professionali del segretario, che richiede parametri oggettivi, misurabilità e coerenza procedimentale.

La Cassazione richiama inoltre l’art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, ricordando che l’indennità di risultato non è automatica, ma presuppone obiettivi preventivamente fissati e una valutazione annuale conforme al sistema di performance.

Il messaggio che ne deriva per gli enti locali è chiaro: i regolamenti comunali e i sistemi di valutazione devono essere applicati in modo coerente con il quadro normativo e con il ruolo dell’OIV, evitando valutazioni meramente soggettive o sganciate dai criteri tecnici previsti dall’ordinamento.

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