Il parere ARAN n. 36911 chiarisce la portata dell’art. 40 del CCNL Area Funzioni Locali 2022–2024, con effetti immediati sulla retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali.
Incremento dello 0,80% e arretrati 2024
L’incremento pari allo 0,80% del monte salari 2021:
• ha natura di incremento contrattuale nazionale;
• è obbligatorio e non soggetto ai limiti dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
• decorre dal 1° gennaio 2024.
Ne consegue che tale quota deve essere riconosciuta anche come arretrato sulla retribuzione di risultato 2024.
Effetti sulla retribuzione di risultato 2025
Lo stesso importo dello 0,80%:
• assume quindi carattere strutturale.
• deve essere stabilmente aggiunto alla retribuzione di risultato 2025 in corso di liquidazione;
Superamento dei limiti percentuali
Elemento centrale del parere è che tali risorse:
• si aggiungono alle ordinarie risorse ex art. 39;
• possono essere erogate anche superando i limiti percentuali del 10% o 15% della retribuzione di posizione.
I limiti percentuali restano applicabili solo alle risorse determinate autonomamente dagli enti.
Ulteriore quota fino allo 0,22%
È inoltre prevista una quota aggiuntiva fino allo 0,22% del monte salari 2021:
• attivabile in base alla capacità di bilancio dell’ente;
• anch’essa esclusa dai limiti dell’art. 23, comma 2.
Chiarimento finale ARAN
Le risorse dell’art. 40:
• sono aggiuntive rispetto a quelle ex art. 39;
• non incidono sui limiti percentuali ordinari;
• si sommano integralmente alla retribuzione di risultato.
Operativamente, gli enti devono quindi riconoscere gli arretrati 2024 dello 0,80% e aggiungere lo stesso importo alla retribuzione di risultato 2025, anche oltre i limiti percentuali ordinari.
