1. Premessa normativa
L’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di ricorrere al trattenimento in servizio del personale che abbia maturato i requisiti per il collocamento a riposo, entro il limite massimo del 10% delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
In relazione all’applicazione della disposizione, il Dipartimento Funzione Pubblica ha fornito specifici chiarimenti interpretativi con il parere prot. n. 77581 del 27 ottobre 2025, reso in risposta a un quesito formulato da un ente locale .
2. Base di calcolo del limite del 10%
Il Dipartimento chiarisce che:
- il limite del 10% deve essere riferito alle facoltà assunzionali “ordinarie”,
- la base di calcolo ha natura finanziaria e non va determinata in termini capitari,
- il riferimento è alla capacità assunzionale astrattamente disponibile, anche se non interamente utilizzata dall’ente.
Ne consegue che il contingente massimo di personale trattenibile in servizio va calcolato sulle facoltà assunzionali teoricamente consentite a legislazione vigente, e non su quelle concretamente impiegate o già esercitate.
3. Applicazione agli enti locali
Considerato che l’ambito soggettivo della norma ricomprende anche gli enti locali, il Dipartimento precisa che, per tali amministrazioni, le facoltà assunzionali “ordinarie” devono essere individuate con riferimento a:
- l’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- il decreto ministeriale 17 marzo 2020, recante le misure per la definizione delle capacità assunzionali dei comuni.
Pertanto, il calcolo del limite del 10% deve avvenire sulla base delle capacità assunzionali determinate secondo la normativa vigente in materia di personale degli enti locali.
4. Finalità del limite e programmazione del fabbisogno
Il parere richiama, inoltre, i chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato (circolare n. 8 del 7 aprile 2025), secondo cui il limite del 10%:
- è finalizzato esclusivamente all’individuazione del contingente massimo di personale trattenibile in servizio;
- deve essere esplicitato in sede di programmazione del fabbisogno di personale, rendendo noto il numero delle unità che l’amministrazione intende trattenere in servizio nel rispetto del tetto massimo consentito.
5. Indicazioni operative
Alla luce dei chiarimenti ministeriali:
- gli uffici competenti sono tenuti a calcolare il limite del 10% facendo riferimento alle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, determinate in termini finanziari;
- il ricorso al trattenimento in servizio dovrà essere coerentemente rappresentato negli atti di programmazione del fabbisogno di personale;
- resta ferma la valutazione dei singoli casi concreti, che compete all’amministrazione, nel rispetto del quadro normativo e dei vincoli finanziari.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa, infine, che i chiarimenti forniti hanno carattere generale e non sostituiscono le valutazioni puntuali demandate agli enti per le specifiche situazioni applicative.
