Congedi parentali Segretari comunali e dirigenti – Anno 2025

La presente nota riepiloga i principali istituti previsti per il personale dirigente e per i segretari comunali e provinciali in materia di congedi di maternità, paternità, parentali e per malattia del figlio, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, co. 217, L. 213/2024), del D.Lgs. 151/2001, e del CCNL Area Funzioni Locali 2019/2022.

CONGEDO PARENTALE

(Rif. art. 45 del CCNL 16/11/2022 per il personale non dirigente – art. 17 del CCNL 16/07/2024 per i dirigenti ed il Segretario – artt. 32 e 34 D.Lgs. 151/2001)

Ai sensi dell’art. 32 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della

maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, diseguito, anche T.U.),  dopo il periodo di astensione obbligatoria, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita.

Nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero  (intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute).

Si rammenta che, come previsto dall’articolo 32 del T.U., il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, di cui:

  • alla madre spetta un’indennità pari al 30 % della retribuzione per un periodo di congedo parentale di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre spetta un’indennità pari al 30 % della retribuzione per un periodo di congedo parentale di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • a entrambi i genitori spetta un ulteriore periodo di congedo parentale della durata complessiva di 3 mesi da fruire in modalità ripartita tra gli stessi, indennizzato al 30% della retribuzione;

Pertanto, il periodo massimo – complessivo di entrambi i genitori e indennizzato al 30% della retribuzione, non può essere superiore a 9 mesi;

  • al genitore solo, degli 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, 9 mesi sono retribuiti al 30%;
  • per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzati al 30% della retribuzione per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuto, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), il 30% della retribuzione, solo a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, diversamente, tale periodo non è indennizzato.

ELEVAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

L’art. 1, comma 217, della L. n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), ha modificato il comma 1 dell’art. 34 del T.U. stabilendo che dal 2025 viene resa strutturale l’elevazione dal 60% all’80% della retribuzione (che la Legge di bilancio 2024 prevedeva solo per il 2024) dell’indennità per il secondo mese di congedo parentale fruito entro il sesto anno di vita del bambino e viene elevata dal 30 all’80% della retribuzione l’indennità per il terzo mese di congedo di parentale, sempre se fruito entro il sesto anno di vita del bambino.

Pertanto:

  • l’indennità per i primi due mesi di congedo parentale è pari all’80% della retribuzione;
  • l’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese è pari all’80% della retribuzione.

Le predette elevazioni dell’indennità trovano applicazione rispettivamente con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Per accedere all’indennità maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori.

Si evidenzia che i tre mesi indennizzabili all’80% interessano entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi.

Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del T.U., non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Alla luce della modifica apportata al comma 1 dell’articolo 34 del T.U, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito indicato:

  • un mese è indennizzato all’80%[1] della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023);
  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025);
  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025);
  • sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. (ovvero a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria).

Le disposizioni introdotte dal novellato articolo 34, comma 1, del T.U. si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e interessano esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:

  • al 31 dicembre 2023, per il diritto all’indennità maggiorata dal 60% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024;
  • al 31 dicembre 2024, per il diritto all’indennità maggiorata dal 30% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2025.

Si precisa che le decorrenze contenute nella legge di Bilancio 2025, secondo la quale le nuove disposizioni si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, non sono una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione.

L’elevazione dell’indennità all’80% è riconosciuta solo durante la fruizione dei tre mesi di congedo parentale che l’articolo 34 del T.U. attribuisce a ogni genitore come non trasferibili all’altro e, comunque, non oltre i 6 anni dalla nascita del minore o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento.

Con particolare riferimento ai DIPENDENTI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E DEI DIRIGENTI E SEGRETARI COMUNALI, si specifica che:

  • PRIMI 30 GIORNI DI ASSENZA, computati complessivamente per entrambi i genitori:
  • al personale non dirigente spetta l’ intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute art. 45, comma 3, CCNL 16/11/2022);
  • a dirigenti e Segretario spetta l’: intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, la retribuzione di posizione, nonché quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine (art. 17, comma 3, CCNL 16/07/2024);
  • SECONDO MESE di congedo parentale:
  • ai lavoratori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31 dicembre 2023:
    • se fruito entro i sei anni di vita del bambino: spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione;
    • se fruito dopo i sei anni di vita del bambino: spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione;
    • ai lavoratori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, prima del 31 dicembre 2023:
      • indennità pari al 30% della retribuzione;
  • TERZO MESE di congedo parentale:
    • ai lavoratori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31 dicembre 2024:
      • se fruito entro i sei anni di vita del bambino: spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione;
      • se fruito dopo i sei anni di vita del bambino: spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione;
  • ai lavoratori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, primadel 31 dicembre 2024:
    • spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione.
1° esempio
Madre lavoratricePadre lavoratore che esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi
periodoindennitàtotaleperiodoindennitàtotale
1 mese80%[2]    4 mesi1 mese80 % (secondo mese con indennità elevata)    7 mesi
1 mese80%1 mese30 %
1 mese30%1 mese30 %
1 mese30%1 mese30 %
  1 mese30 %
  1 mese0%
  1 mese0%
2° esempio
Madre lavoratricePadre lavoratore che esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi
periodoindennitàtotaleperiodoindennitàtotale
1 mese80% [3]    4 mesi1 mese30 %    7 mesi
1 mese80% (secondo mese con indennità elevata)1 mese30 %
1 mese80% (terzo mese con indennità elevata)1 mese30 %
1 mese30%1 mese30 %
  1 mese30 %
  1 mese0%
  1 mese0%

[1] 100% se lavoratore dipendente di ente locale, ai sensi del comma 3 dell’art. 45 del relativo CCNL del Comparto Funzioni locali del 16.11.2022

[2] Se dipendente di ente locale, 100%.

[3] Se dipendente di ente locale, 100%.

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